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Reale Ordine Dinastico Aragonese


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Parte 7°

Costituzione

Costituzione

Art. 39 - Il Cerimoniale dell'Investitura Cavalleresca è indicato nel Regolamento particolare, come le Insegne, l' Uniforme e il Labaro dell'Ordine.



C A P I T O L O VIII

Punizioni




Art. 40 - Le pene che il Principe e Gran Maestro può infliggere ai Membri dell'Ordine variano secondo la gravità della mancanza commessa e si riassumono nel modo seguente:

a) Censura;

b) Sospensione per un tempo determinato;

c) Espulsione.

Art. 41 - Nessuna delle pene suddette potrà essere applicata senza che sia stato dato all'accusato la possibilità di giustificarsi.

Art. 42 - Tuttavia l'espulsione dall'Ordine potrà essere decisa dal Principe e Gran Maestro senza le modalità espresse nell'articolo precedente, per dei motivi che, nella Sua saggezza, Egli giudicherà gravi per l'accusato e che recano danno al prestigio e alla dignità dell'Ordine.

Art. 43 - Ogni atto d'esibizionismo da parte dei Membri dell'Ordine, recante danno al prestigio della Istituzione,sarà punito con l'espulsione.



C A P I T O L O IX

Disposizioni Finali




Art. 44 - Gli Statuti e i Regolamentiparticolari dell'Ordine sono obbligatori per tutti i Suoi Membri, qualunque sia il Loro rango o le Loro funzioni; Colui che non vi si attiene si pone ipso facto fuori dall'Ordine. Solo ed esclusivamente il Principe Don Thorbjorn I Paternò Castello d'Aragona e di Valencia, nella Sua saggezza, potrà modificarLi, nell'esercizio del potere e delle Sue funzioni, ogni volta che lo giudicherà necessario.

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