Costituzione
Costituzione
Art. 39 - Il Cerimoniale dell'Investitura Cavalleresca è indicato nel Regolamento particolare, come le Insegne, l' Uniforme e il Labaro dell'Ordine.
C A P I T O L O VIII
Punizioni
Art. 40 - Le pene che il Principe e Gran Maestro può infliggere ai Membri dell'Ordine variano secondo la gravità della mancanza commessa e si riassumono nel modo seguente:
a) Censura;
b) Sospensione per un tempo determinato;
c) Espulsione.
Art. 41 - Nessuna delle pene suddette potrà essere applicata senza che sia stato dato all'accusato la possibilità di giustificarsi.
Art. 42 - Tuttavia l'espulsione dall'Ordine potrà essere decisa dal Principe e Gran Maestro senza le modalità espresse nell'articolo precedente, per dei motivi che, nella Sua saggezza, Egli giudicherà gravi per l'accusato e che recano danno al prestigio e alla dignità dell'Ordine.
Art. 43 - Ogni atto d'esibizionismo da parte dei Membri dell'Ordine, recante danno al prestigio della Istituzione,sarà punito con l'espulsione.
C A P I T O L O IX
Disposizioni Finali
Art. 44 - Gli Statuti e i Regolamentiparticolari dell'Ordine sono obbligatori per tutti i Suoi Membri, qualunque sia il Loro rango o le Loro funzioni; Colui che non vi si attiene si pone ipso facto fuori dall'Ordine. Solo ed esclusivamente il Principe Don Thorbjorn I Paternò Castello d'Aragona e di Valencia, nella Sua saggezza, potrà modificarLi, nell'esercizio del potere e delle Sue funzioni, ogni volta che lo giudicherà necessario.