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Reale Ordine Dinastico Aragonese


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Parte 2°

Costituzione

Costituzione

Art. 7 - A ogni domanda d'ammissione, il Candidato dovrà allegare tutti i documenti attestanti la Sua condotta morale e civile e la Sua condizione sociale e cioè:

a) Richiesta d'ammissione;
b) Certificato di nascita;
c) Certificato di battesimo;

d) Estratto generale del Casellario Giudiziale;
e) Curriculum Vitae;

f) Due fotografie formato tessera;

Art. 8 - Il Principe e Gran Maestro può, eccezionalmente, derogare alle disposizioni contenute in questo articolo e, in virtù delle Sue supreme prerogative, dispensare il Candidato dalla presentazione dei documenti giustificativi prescritti.



C A P I T O L O III

Nomine e Promozioni



Art. 9 - I gradi dell'Ordine, per i due sessi, sono i seguenti:

1 - CAVALIERE;

2 - COMMENDATORE

3 -; GRAN UFFICIALE

4 -; GRAN CROCE

Il Gran Collare spetta di diritto al Principe e Gran Maestro. Non può essere conferito che a Capi di Stato e ad Alte Personalità.
A Coloro che possono rendere notevoli servigi all'Ordine gradi e dignità speciali potranno essere conferiti Motu Proprio.

Art. 10 - Possono aspirare al titolo di Gran Croce unicamente le personalità che avranno dato prova di meriti particolari verso l'Ordine e in seguito ad approvazione del Principe e Gran Maestro.

Art. 11 - La nomina a un grado superiore comporta implicitamente quella dei gradi inferiori.

Art. 12 - Eccezionalmente l'Ordine può egualmente essere conferito Motu proprio a Coloro che, non essendo cristiani, hanno acquisito meriti speciali verso l'Ordine.

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