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Reale Ordine Dinastico Aragonese


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Parte 4°

Costituzione

Costituzione

Art. 19 - Il Principe e Gran Maestro stabilisce le attribuzioni e le procedure dei Dignitari e delle cariche speciali al fine di ottenere una migliore coordinazione delle funzioni.

Art. 20 - Il Principe e Gran Maestro può nominare un Suo Rappresentante in ogni Paese.

Art. 21 - Il Principe e Gran Maestro può nominare un Rappresentante in ogni Paese con il titolo di Ministro Plenipotenziario.

Negli Stati nei quali l'Ordine godrà di privilegi o riconoscimenti speciali, il Principe e Gran Maestro potrà accreditare presso i rispettivi Capi di Stato un Rappresentante Diplomatico, con il titolo di Ministro Plenipotenziario, scelto tra gli insigniti della Gran Croce dell'Ordine, per gli affari inerenti all'Ordine medesimo. Il titolo di Ministro Plenipotenziario dell'Ordine potrà tuttavia essere anche conferito Ad Honorem.

Art. 22 - I Dignitari sono sempre revocabili dal Principe e Gran Maestro; i Membri dell'Ordine dovranno Loro il trattamento di Eccellenza.



C A P I T O L O V

Del Gran Maestro e dei Suoi Successori




Art. 23 - Il Capo effettivo dell'Ordine è il Principe e Gran Maestro.

Art. 24 - Il Principe e Gran Maestro rappresenta l'Ordine dinanzi a tutte le giurisdizioni e autorità politiche, amministrative e religiose di qualsiasi Paese.

Art. 25 - Gli atti dell'Ordine devono essere emessi dal Principe e Gran Maestro.

Art. 26 - Il Principe e Gran Maestro in carica può eccezionalmente rinunciare anticipatamente al Gran Magistero in favore del Suo primogenito che, immediatamente dopo la Sua accettazione, è elevato alla dignità di Principe Gran Maestro.

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